Art. 22.
(Voto di lista per l'elezione
del collegio sindacale).

      1. L'elezione dei membri del collegio sindacale delle società con azioni quotate in mercati regolamentati avviene sulla base di liste presentate da soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge che siano titolari di diritti di voto nell'assemblea ordinaria corrispondenti almeno allo 0,5 per cento dei diritti di voto esercitabili nella medesima assemblea e dal consiglio

 

Pag. 24

di amministrazione. Almeno un membro effettivo è riservato alle liste di minoranza.
      2. Le liste sono rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, da effettuare almeno venti giorni prima dell'adunanza, e annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
      3. Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista. Il soggetto che esercita il controllo e il gruppo di appartenenza non possono presentare più di una lista.